le tasse devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali.
Più esattamente:
Per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt. Il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione.
>> Dal 1°Gennaio 2007
Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli, la Tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria.
Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata
Per gli autocarri
Per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata
Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante
Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l'importo di competenza deve essere ridotto del 20%
Per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar"), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza Gennaio/Dicembre