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La cessazione della circolazione di un veicolo può avvenire per demolizione o esportazione.
Per la demolizione, con l'introduzione del Decreto Ronchi, un veicolo deve oggi essere necessariamente consegnato ad un Centro autorizzato: sarà quest'ultimo a provvedere alla sua cancellazione al P.R.A. L'annotazione, su apposito registro, della consegna del veicolo libera l'intestatario da responsabilità civili, penali e amministrative. La radiazione può essere effettuata anche da concessionari o rivenditori, a fronte dell'acquisto di altro veicolo.
Non è possibile provvedere autonomamente alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), il veicolo deve essere consegnato ad un centro di raccolta autorizzato oppure, nel caso in cui il mezzo venga ceduto per acquistarne un altro, al concessionario automobilistico o altro centro abilitato.
E' poi il gestore del centro di raccolta a provvedere alla cancellazione del veicolo dal P.R.A. attraverso la presentazione della pratica di demolizione.
Devono essere consegnati assieme al veicolo da demolire:
Nel caso in cui non si abbia il possesso di uno o più dei suddetti documenti, si deve consegnare denuncia di smarrimento o di furto (o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia), sporta agli Organi di Pubblica Sicurezza.
Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il centro di raccolta - è tenuto a rilasciare al proprietario del veicolo consegnato un apposito "certificato di rottamazione", che riporti almeno i seguenti dati:
Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo.
Inoltre, come precisato dalla circolare del Ministero delle Finanze n°122/E del 11 maggio 1998 - dalla data di consegna del veicolo, dichiarata nel certificato, viene a cessare anche l'obbligo fiscale del pagamento della Tassa automobilistica, posto a carico dell'intestatario al P.R.A..